Art. 76 — Testo unico, art. 76
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. 229 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il presidente della sezione e' incaricato della pulizia dell'adunanza ed a tale olfatto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.aggiunto: Testo unico-art. 76
tolto: La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
tolto: Pero', in casi di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli uffiziali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente entrare nelle sale dell'elezione a farsi assistere dalla forza.
tolto: Hanno pure accesso nella sala gli uffiziali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
tolto: Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.
tolto: Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui e sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
tolto: Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art76 · fonte del testo
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