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[1]((Alle ore otto del giorno per il quale e' indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente gli scrutatori ed il segretario.

[2]Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vice-presidente, come all'articolo 64-ter, alternativamente l'anziano e il piu' giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

[3]Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

[4]Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

[5]Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identita'.

[6]Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'articolo 108.

[7]Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato gia' ammesso a votare.

[8]L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

[9]In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 79.

[10]Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorita' che li ha rilasciati.

[11]Gli elettori compresi nell'elenco, di cui al penultimo comma dell'articolo 35, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identita' personale. Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona, che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorita' che li ha rilasciati)).

Testo in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1913

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. 117 parole tolte, 275 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiaraaggiunto: Alle ore otto del giorno per il quale e' indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente gli scrutatori ed il segretario.

aggiunto: Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vice-presidente, come all'articolo 64-ter, alternativamente l'anziano e il piu' giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

aggiunto: Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazionetolto: , chiama o aggiunto: e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

tolto: L'ufficio deve accertare l'identita' dell'elettore chiamato.

Uno dei membri dell'ufficio, tolto: o il segretario che conosca personalmente l'elettoretolto: , attesta dell'identita' di lui aggiunto: ne attesta l'identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore tolto: in apposita colonna sopra una nota degli elettori della sezioneaggiunto: , nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi tolto: deve aggiunto: puo' presentare un altro elettore del tolto: Comune aggiunto: comune, noto all'ufficio, che attesti della tolto: identita' di lui e apponga la propria firma nella colonna indicala di sopra. aggiunto: sua identita'.

Il presidente avverte l'elettore che tolto: se affermasseaggiunto: , se afferma il falso, tolto: verrebbe aggiunto: sara' punito con le pene stabilite tolto: dalla legge aggiunto: dall'articolo 108.

aggiunto: Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato gia' ammesso a votare.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidenteaggiunto: L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

tolto: Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tattiaggiunto: In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 79.

tolto: A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, sopra un esemplare della listaaggiunto: Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorita' che li ha rilasciati.

aggiunto: Gli elettori compresi nell'elenco, di cui al penultimo comma dell'articolo 35, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identita' personale. Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona, che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorita' che li ha rilasciati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art70 · fonte del testo

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