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[1]((L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.

[2]Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Per autorizzazione del presidente egli puo' inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

[3]Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 108 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

[4]Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od a anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima)).

Testo in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art64ter · fonte del testo

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