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[1]((In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello tra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o tra gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

[2]Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati inscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

[3]In caso di necessita' riconosciuta dal primo presidente della Corte, puo' anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice-presidente il vice-pretore o il conciliatore)).

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).

[5]((Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria)).

Testo in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1913

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. 93 parole tolte, 139 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali sono presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziariaggiunto: In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello tra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditoritolto: ; o da ufficiali del pubblicoaggiunto: , o tra gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunaliaggiunto: , di quattro scrutatori e di un segretario.

aggiunto: Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati inscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessita' riconosciuta dal primo presidente della Corte, puo' anche destinarsi tolto: a presiedere l'ufficio aggiunto: all'ufficio di presidente o di vice-presidente il vice-pretore o il conciliatore. tolto: primo presidunte della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'art. 60, e non piu' tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

tolto: In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianita'

aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640.

aggiunto: Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art63 · fonte del testo

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