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[2]Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non piu' tardi del mese di luglio.
[3]Tuttavia nei mandamenti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva e' notevole e di carattere costante, puo' la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un Comune, sentiti i consigli comunali della circoscrizione elettorale, accordare che nella stessa la convocazione dei comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.
[4]La deliberazione della giunta provinciale amministrativa sara' pubblicata nei Comuni interessati; contro di essa e' ammesso ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913
