Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

[2]In detto certificato si indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

[3]La consegna del certificato e' constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore o di persona sua famigliare, o della dichiarazione del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

[4]Gli elettori possono richiedere il certificato della iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

[5]A tal uopo l'ufficio comunale restera' aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilita' del segretario comunale, che in caso d'inosservanza e' passibile della multa di 100 lire.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art55 · fonte del testo

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