Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. 282 parole tolte, 54 parole aggiunte in 11 capoversi.
La Commissione elettorale provinciale tolto: e' composta del presidente del tribunale sedente nel Capoluogo della Provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della Provincia che non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei Comuni della Provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio, ne' impiegati della Provincia, dei Comuni o delle Opere pie.
tolto: In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si preclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.
tolto: Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.
tolto: I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo aggiunto: istituita con l'articolo 37 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.
tolto: I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.
tolto: Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, e' presidente della Commissione.
tolto: La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.
tolto: Un segretario di questa fa da segretario della Commissione.
Mostra gli altri 3 capoversi cambiati
tolto: Alleaggiunto: Il rappresentante del Pubblico Ministero assiste alle sedute della Commissione tolto: assiste un rappresentante del pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.
tolto: Contro le deliberazioni della commissione, il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Coste d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello.
tolto: Il pubblico ministero, nel medesimo temipo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne e' il caso, per l'esecuzione dell'art. 33 e per l'applicazione delle pene relativeaggiunto: , con le stesse facolta' indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.