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[1]((Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte salvo quanto e' stabilito nell'art. 303, restano in vigore nelle Provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n.449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata l'art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

[2]Restano altresi' in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto stabiliscono la facolta' di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonche' gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251 e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

[3]Nulla e' innovato all'art. 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

[4]Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta)).

Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 4 agosto 1912. 72 parole tolte, 191 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: (Art. 1aggiunto: Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte salvo quanto e' stabilito nell'art. 303, restano in vigore nelle Provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n.449, tolto: e legge aggiunto: modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135tolto: )aggiunto: ; nella Basilicata l'art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

tolto: Nelle Provincie in cui viene attivato il nuovo catasto ordinato con le leggiaggiunto: Restano altresi' in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 tolto: (serie 3ª), e 21 gennaio 1897aggiunto: ; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. tolto: 23, e sino a quando non sia provveduto definitivamente alla materia delle sovrimposte, la facolta' delle Provincie e dei Comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati e' regolata con le norme stabilite dalla legge 23 dicembre 1900 aggiunto: 4613, in quanto stabiliscono la facolta' di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonche' gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251 e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

aggiunto: Nulla e' innovato all'art. 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

aggiunto: Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. tolto: 449, modificata con quella del 5 aprile aggiunto: 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. tolto: 135 aggiunto: 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art332 · fonte del testo

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