Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procederai ella nuova elezione entro il termine di tre mesi.

[2]Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine puo' essere prorogato fino a sei mesi.

[3]Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

[4]Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art316 · fonte del testo

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