Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. 185 parole tolte, 85 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: In ogni Comune vi e' una Commissione per laaggiunto: La Commissione comunale elettorale istituita con l'articolo 25 del testo unico della legge elettorale politica procede anche all'annua revisione delle liste elettorali aggiunto: amministrative.
tolto: Essa e' composta dal sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altriaggiunto: Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero od il genero, l'adottante e l'adottato. Ne' la stessa persona puo' far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.
tolto: I commissariaggiunto: Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali tolto: sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del Comune.
tolto: Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.
tolto: Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun Comune.
tolto: I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
tolto: I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.
tolto: La commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.
Mostra gli altri 1 capoversi cambiati
tolto: La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 36 aggiunto: amministrative le disposizioni degli articoli 26, 27, 30, 31, 33 e 47 del testo unico 30 giugno 1913, n. 666.