Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le Provincie e i Comuni, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie economiche e alle tramvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sara' aperta all'esercizio, ferma l'osservanza del precedente art. 303, al disposto del quale puo' essere derogato in caso di evidente pubblica utilita', per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.

[2]E' loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art309 · fonte del testo

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