Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le L. 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

[2]Non si puo' deviare dal progetto, ne' variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art302 · fonte del testo

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