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[1](Testo unico, art. 281, art. 125 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. A, e art. 2 legge 29 dicembre 1901, n. 538).

[2]I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

[3]Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li fa compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

[4]I Consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purche' dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti e' deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

[5]I conti comunali sono sottoposti al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve pronunziarsi entro sei mesi dalla loro presentazione, salvo ricorso alla Corte dei conti.

[6]Alle sedute del Consiglio di prefettura durante la discussione dei conti consuntivi, assiste, con voto consultivo, quello dei funzionari di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilita' civile, a norma di legge, e' pure personalmente responsabile degli errori di calcolo, e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarita' da cui fossero viziati i mandati di pagamento, e la deficienza o irregolarita' dei documenti prescritti cosi' per le riscossioni come per le spese.

[7]I conti dalla provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudica con giurisdizione contenziosa, e in caso di reclamo od appello, ne giudica la Corte stessa a sezioni riunite.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art300 · fonte del testo

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