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[1]I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie, verso i corpi a cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o di interesse, liti o contabilita' dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

[2]Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art292 · fonte del testo

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