Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli istituti di carita', di beneficenza e di culto esistente nella Provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non puo' ne' votare ne' intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

[2]La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art246 · fonte del testo

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