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[1]La deputazione provinciale:

[2]1° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

[3]2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facolta' di farsi rappresentare da uno o piu' dei suoi componenti;

[4]3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

[5]4° sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

[6]5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;

[7]6° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformita' delle deliberazioni del Consiglio;

[8]7° delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo sterno da un articolo ad altro di una stessa categoria;

[9]8° fa gli atti conservatori de' diritti della Provincia;

[10]9° in caso d'urgenza fa gli atti e da' i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, ai termini dell'art. 243;

[11]10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

[12]11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

[13]12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, con le ferme determinate dai regolamenti generali;

[14]13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art242 · fonte del testo

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