Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dell'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposte si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero)).

Testo in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art20bis · fonte del testo

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