Art. 175 — Testo unico, art. 159
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[1]I beni comunali devono, di regola, essere dati in affitto.
[2]Nei casi pero' in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale puo' ammettere la generalita' degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso ed allegarlo al pagamento di un corrispettivo.
Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008
