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[2]Il prefetto, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, puo' sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato ai termini dell'art. 286, non vi provveda nel perentorio termine di giorni 20.
[3]Il provvedimento del prefetto e' definitivo. In caso di ricorso in via contenziosa, decidera', anche in merito, la 5ª sezione del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008
