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[2]Il segretario non puo' essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione E' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa e dalla decisione di questa, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.
[3]Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.
[4]Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune od il consorzio non puo' licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati, a cura del sindaco, contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.
[5]La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal Consiglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.
Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008
