Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 1000.

[2]L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettate le offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita', e' punito con la pena medesima.

[3]Sono considerati mozzi di corruzione anche le indennita' pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande agli elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla meta'.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art102 · fonte del testo

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