Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1887 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]La Ditta Pirelli e C. si obbliga di procedere alla riparazione di ciascuno dei due cavi, quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilita' sia riconosciuta tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.
[2]La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovra' aver luogo entro tre mesi, a partire dal giorno in cui la Ditta avra' ricevuto dall'Amministrazione l'avviso del guasto avvenuto.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1887 al 9 maggio 2025
