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Saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa di ancoraggio e degli altri diritti marittimi, nel territorio soggetto all'Amministrazione italiana, i bastimenti impiegati dalla Ditta per le operazioni, che essa eseguira' in adempimento degli obblighi contratti colla presente convenzione.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1887 al 9 maggio 2025
