Art. 5
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[1]Gli utili annuali dell'esercizio spettanti al demanio, non prelevati giusta gli articoli 9, 11, 12 e 18 della convenzione e l'art. 4 della presente legge, saranno erogati nell'anticipato rimborso del debito del demanio verso la Societa' esercente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]FACTA - TEDESCO.
[6]Visto, il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
