Art. 4
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[1]Il comune di Bagni di Montecatini, per provvedere alla fognatura dell'abitato, e' autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti due mutui estinguibili in 30 anni: uno di L. 125,000 all'interesse del 3% da garantirsi con la sovrimposta comunale e l'altro di L. 225,000 all'interesse normale della Cassa stessa. La differenza tra l'interesse normale dovuto alla Cassa e quello del 3% a carico del comune sara' corrisposta dall'Amministrazione demaniale, la quale provvedera', per intero, all'ammortamento dell'altro mutuo di L. 225,000 mediante un annuo contributo pari alla annualita' di ammortamento del prestito.
[2]I due contributi del demanio saranno prelevati dalla quota degli utili dell'esercizio ad esso spettanti, e, qualora non bastasse, dal bilancio delle finanze.
[3]All'uopo, sara' iscritto nel bilancio per la spesa del Ministero delle finanze un apposito capitolo, per memoria, a principiare dall'esercizio 1912-913 fino all'estinsione dei mutui.
[4]La somma mutuata sara' pagata al comune in base allo stato di avanzamento dei lavori ed al nulla osta del demanio.
[5]Il progetto della fognatura dovra' riportare la preventiva approvazione del demanio ed i lavaci dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.
[6]Aggiungere: «In caso d'inadempimento o di ritardo per parte del comune nella esecuzione delle opere di fognatura, potra' il demanio sostituirsi al comune nella esecuzione delle opere medesime, fermo nel comune l'obbligo dell'estensione delle somme impiegate o del contributo negli annui interessi».
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
