Art. 1
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[1]E' approvata, con le modificazioni ed aggiunte in frariportate, la convenzione stipulata il 18 maggio 1911 tra l'Amministrazione demaniale e la Societa' delle Nuove Terme di Montecatini ed altra societa' anonima da costituirsi.
[2]Tanto questa convenzione quanto quella da stipularsi con la costituenda Societa' esercente, nonche' gli atti relativi alle permute e vendite di cui agli articoli 4 e 5 della convenzione predetta, saranno registrati con la tassa fissa di una lira.
[3]Al termine dell'articolo secondo, aggiungere: «e riguardanti le rispettive loro proprieta' concesse in esercizio alla nuova societa'».
[4]Al secondo comma dell'articolo quinto, aggiungere
[5]«Coll'uso gratuito delle acque termali, che sara' fatto secondo le norme da stabilirsi dalla commissione speciale della quale e' cenno all'articolo decimo».
[6]Al termine del primo comma dell'articolo dodicesimo, sostituire alle parole: «lire ottomila» le seguenti:
[7]«lire diecimila».
[8]Nel secondo comma dello stesso articolo, sostituire la cifra: «seimila» a quella di «cinquemila» e quella di «quattromila» a quella di «tremila», e nel terzo comma sostituire la cifra «sette» a quella di «sei» e la cifra «tre» a quella di «due».
[9]Al termine dell'art. 14 aggiungere: «Dovranno essere rimessi al demanio per copia autentica gli stati annuali o bilanci delle entrate e delle spese e quegli altri documenti che debbono a termine di legge depositarsi dalle societa' anonime alla cancelleria del tribunale».
[10]Al termine dell'art. 15 aggiungere: «Spettera' al demanio la facolta' di nominare un sindaco con facolta' e diritti uguali a quelli degli altri duo che saranno nominati dall'assemblea degli azionisti; anche il sindaco nominato dal demanio potra' essere confermato in carica».
[11]L'art. 23 e' soppresso.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
