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[1]Le opere di cui all'annessa convenzione sono dichiarate di pubblica utilita', e per esse saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892 e 15 luglio 1908, n. 378.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Credaro - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 30 giugno 2002
