Art. 7 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)

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[1]Tutte le spese e le tasse del presente contratto, secondo le leggi del regno d'Italia, sono a carico del governo etiopico.

[2]Roma, addi' 26 ottobre 1889.

[3]Il presidente del Consiglio dei ministri ministro degli affari esteri Francesco Crispi.

[4]Il ministro del Tesoro Giovanni Giolitti.

[5]L'Ambasciatore Etiopico Maconnen.

[6]Il direttore generale della Banca Nazionale Giacomo Grillo.

Testo in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-07-16;7016~convenzione-fra-governo-italiano-ed-etiope-art7 · fonte del testo

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