Art. 7 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)
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[1]Tutte le spese e le tasse del presente contratto, secondo le leggi del regno d'Italia, sono a carico del governo etiopico.
[2]Roma, addi' 26 ottobre 1889.
[3]Il presidente del Consiglio dei ministri ministro degli affari esteri Francesco Crispi.
[4]Il ministro del Tesoro Giovanni Giolitti.
[5]L'Ambasciatore Etiopico Maconnen.
[6]Il direttore generale della Banca Nazionale Giacomo Grillo.
Testo in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025
