Art. 6 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)
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[1]E' riservata la facolta' al governo etiopico di chiedere un altro mutuo pure di due milioni alle stesse condizioni di cui al presente contratto.
[2]Tale facolta' dovra' essere esercitata nel termine di un anno dalla data del presente contratto.
Testo in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025
