Art. 5 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)
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[1]Il governo etiopico rilasciera' 20 (venti) obbligazioni fruttifere al 6 per cento all'anno rappresentanti ciascheduna a somma di lire 192,178.30 comprendenti l'ammortamento del capitale e l'interesse giusta l'art. 3.
[2]Ogni obbligazione conterra' la dichiarazione che il prestito e' garantito dal governo del regno d'Italia, tanto per gl'interessi, quanto per l'ammortamento del capitale.
[3]Questa dichiarazione sara' firmata da S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, ministro ad interim degli affari esteri, e da S. E. il ministro del Tesoro.
Testo in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025
