Art. 3 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)
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[1]La restituzione della somma mutuata accresciuta dell'interesse fino al 31 giugno 1891, avra' luogo in (20) venti annualita' eguali comprensive l'interesse e l'ammortamento del capitale.
[2]La scadenza della prima annualita' rimane stabilita al 1° luglio 1891 e cosi' successivamente al 1° luglio di ogni anno.
Testo in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025
