Art. 1 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)
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[1]Convenzione stipulata fra il governo del regno d'Italia e il governo dell'impero di Etiopia e la Banca Nazionale nel regno d'Italia.
[2]In seguito alle istanze del governo di S. M. l'Imperatore di Etiopia al governo di S. M. il Re d'Italia, e gli accordi passati fra i due governi, e fra essi e la Banca Nazionale nel regno d'Italia, sono intervenuti;
[3]In rappresentanza del governo italiano S. E. il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, interim degli affari esteri, cav. Francesco Crispi, e S. E. il ministro del Tesoro comm. Giovanni Giolitti;
[4]In rappresentanza del governo etiopico S. E. il Degiazmacc Maconnen, ambasciatore di S. M. l'Imperatore di Etiopia, i cui poteri furono riconosciuti in debita forma;
[5]In rappresentanza della Banca Nazionale, il direttore generale della medesima, comm. Giacomo Grillo, a cio' autorizzato dal Consiglio superiore con deliberazione 9 ottobre 1889;
[6]Ed hanno stipulato e stipulano quanto segue:
[7]Art. 1.
[8]La Banca Nazionale nel regno d'Italia fa un mutuo al governo dell'impero di Etiopia di due (2) milioni di lire italiane, sulla quale somma decorrera' l'interesse del 6 % all'anno, rispettivamente dai giorni nei quali si faranno i singoli pagamenti.
Testo in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025
