Art. 2 (Approvazione)
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[1]E' abrogato, per quanto concerne la Universita' di Catania, l'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, numero Resta pure abrogata la disposizione dell'art. 2, lettera A, che si riferisce all'aumento degli stipendi in lire 6000, per quei professori di detta Universita' che contano dieci o piu' anni di servizio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1885.
[4]UMBERTO.
[5]Coppino.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
