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[1]E' fatta facolta' al Governo di applicare temporaneamente alla Corte d'appello di Catanzaro, secondo le esigenze del servizio, sino a quattro consiglieri di altre Corti d'appello ove il numero ecceda il bisogno.
[2]La stessa facolta' per l'applicazione fino a tre consiglieri e' accordata al Governo riguardo alla Corte d'appello di Roma.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1878 al 16 dicembre 2009
