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[1]In qualunque stadio della causa o del procedimento la intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di poverta' o mutata la condizione economica della persona ammessa al benefizio dei poveri, potra', con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla commissione da cui emano' il decreto d'ammissione la revoca del benefizio stesso; potra' parimente ricorrere per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio all'autorita' giudiziaria presso cui e' istituita la commissione, sia contro il decreto di rigetto della domanda sopraccennata, sia in ogni altro caso nel quale la stessa intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla commissione la condizione economica della persona ammessa al benefizio.

[2]Il tribunale, la corte di appello o la corte di cassazione provvederanno sul ricorso anzidetto in camera di consiglio.

[3]Tale ricorso sara' sospensivo; ma potranno compiersi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio gli atti di urgenza.

Testo in vigore dal 19 luglio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1880-07-19;5536~allegato-d-art3 · fonte del testo

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