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[1]Per le industrie, le quali usano l'alcool come materia prima, sara' conceduta la restituzione della meta' della tassa.

[2]Con Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio d'industria e commercio, sara' determinato a quali industrie si debba concedere di pagare meta' soltanto della tassa di fabbricazione sull'alcool, di cui fanno uso. Nella stessa guisa sara' stabilito in quali modi, e in quali luoghi, debba praticarsi l'adulterazione dell'alcool preparato per uso industriale.

Testo in vigore dal 19 luglio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1880-07-19;5536~allegato-b-art3 · fonte del testo

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