Art. 3 (Allegato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1880 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per le industrie, le quali usano l'alcool come materia prima, sara' conceduta la restituzione della meta' della tassa.
[2]Con Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio d'industria e commercio, sara' determinato a quali industrie si debba concedere di pagare meta' soltanto della tassa di fabbricazione sull'alcool, di cui fanno uso. Nella stessa guisa sara' stabilito in quali modi, e in quali luoghi, debba praticarsi l'adulterazione dell'alcool preparato per uso industriale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
