Art. 2 (Allegato A)
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[1]La tassa dovra' interamente cessare col 1° gennaio 1884, e sara' provveduto con economie ed opportune riforme per sopperire alla eventuale deficienza che l'abolizione della tassa stessa potra' arrecare al bilancio.
[2]Visto d'ordine di S. M. Il Ministro delle Finanze incaricato dell'interim del Tesoro A. Magliani.
Testo in vigore dal 19 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
