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[1]Ai lavori indicati nella tabella annessa alla presente legge, sono estese le disposizioni dell'art. 7 della legge 22 luglio 1894, n. 347, e le somme ivi esposte potranno subire spostamenti, restando fisso il loro totale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 luglio 1895.
[4]UMBERTO.
[5]G. Saracco. Sidney Sonnino.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 13 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
