Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Coi fondi indicati nell'art. 1°, lettera e, per l'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova, si potra', fino alla concorrenza di lire 1,950,000, provvedere alla esecuzione dei lavori compresi nella tabella annessa alla presente legge;

[2]Tale facolta' e' vincolata alla condizione che la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo concorra nella spesa con una somma corrispondente al decimo dell'importo complessivo assegnato in detta tabella alle opere di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6;

[3]Le spese pei lavori di cui ai numeri 1 e 2 rimarranno classificate tra quelle per opere portuali, agli effetti del concorso degli enti interessati;

[4]La disposizione di cui all'art. 2 sara' applicata anche per gli stanziamenti relativi all'ampliamento e sistemazione del porto di Genova.

Testo in vigore dal 13 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1895-07-28;494~art3 · fonte del testo

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