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A cominciare dall'esercizio finanziario 1897-98, saranno mantenuti gli stanziamenti stabiliti nelle leggi citate al precedente articolo 1, e saranno iscritti nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui, per ciascuna delle suddette leggi debba essere iscritto l'unito stanziamento di fondi, le somme di cui furono diminuiti gli stanziamenti negli esercizi finanziari 1895-96 e 1896-97.

Testo in vigore dal 13 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-07-28;494~art2 · fonte del testo

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