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Per gli esercizi finanziari 1895-96 e 1896-97, sui fondi che rimangono a stanziare nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici, saranno iscritte colla legge di approvazione del bilancio le sole somme corrispondenti al progressivo sviluppo dei lavori per le opere pubbliche straordinarie qui sotto indicate:
- a)la sistemazione dei principali fiumi veneti, autorizzata dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805, modificata con la legge 30 dicembre 1892, n. 734;
- b)la sistemazione del Tevere urbano in virtu' della legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata con le leggi 30 dicembre 1892, n. 734 e 7 giugno 1894, n. 221;
- c)concorsi e sussidi ad opere stradali e idrauliche, provinciali, comunali e consorziali conceduti dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, modificata con la legge 30 dicembre 1892, n. 734;
- d)opere di bonificazione contemplate nelle leggi 23 luglio 1881, n. 333, tabella D, 30 dicembre 1888, n. 5879, modificate con le leggi 30 dicembre 1892, n. 734, 15 giugno 1893, n. 280 e 27 giugno 1893, n. 318;
- e)l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova, secondo le leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519, modificate con la legge 7 giugno 1894, n. 221;
- f)la sistemazione del porto di Lido, autorizzata dalla legge 1 agosto 1887, n. 4838, modificata con la legge 30 dicembre 1892, n. 734;
- g)nuove opere marittime e lacuali contemplate nella legge 14 luglio 1889, n. 6280, modificata con le leggi 30 dicembre 1892, n. 734 e 7 giugno 1894, n. 221.
Testo in vigore dal 13 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
