Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Vi sara', fra i territori delle due Alti Parti contraenti, liberta' reciproca di commercio e di navigazione. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno, sullo stesso piede dei sudditi o cittadini della nazione piu' favorita, piena liberta' di recarsi con i propri bastimenti e i loro carichi nei luoghi, porti e fiumi dei territori dell'altra, che sono o potranno essere aperti al commercio estero; essi sono, tuttavia, tenuti a uniformarsi sempre alle leggi del paese in cui arrivano.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari