Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 204 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I commercianti e gli industriali, sudditi di una delle Alte Parti contraenti, come pure i commercianti e gli industriali, domiciliati ed esercenti il loro commercio e industria nei territori di questa Parte, potranno nei territori dell'altra, sia in persona, sia per mezzo di commessi viaggiatori, fare acquisti o prendere ordinazioni, con o senza campioni. I detti commercianti, industriali e loro commessi viaggiatori, cosi' facendo acquisti o raccogliendo commissioni, godranno, in materia d'imposizioni e di facilitazioni, il trattamento della nazione piu' favorita.
tolto: Gli articoli importati come campioni, ai fini su menzionati, saranno, in ciascuno dei due Paesi ammessi temporaneamente in franchigia di diritti, in conformita' dei regolamenti e delle formalita' doganali stabiliti per assicurare la loro riesportazione o il pagamento dei diritti di dogana prescritti in caso di non riesportazione nel termine previsto dalla legge. Tuttavia, il detto privilegio non si estendera' a quegli articoli che, a causa della loro quantita' o valore, non possono essere considerati come campioni, o che, a causa della loro natura, non potrebbero essere identificati al momento della loro riesportazione. Il diritto di decidere se un campione e' suscettibile di ammissione in franchigia, spetta esclusivamente, in tutti i casi, alle autorita' competenti del luogo in cui l'importazione e' stata effettuata.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art10 · fonte del testo
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