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[1]Art. VII.
[2]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti negli Stati e possedimenti dell'altra da ogni diritto di transito, ed avranno parita' perfetta di trattamento coi nazionali per tutto cio' che riguarda magazzinaggio, premi, facilitazioni e drawbacks.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025
