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[1]Art. V.
[2]Sopra i prodotti del suolo e dell'industria degli Stati e possedimenti di una delle Parti contraenti, importati negli Stati o possedimenti dell'altra, da qualunque localita' essi provengano, non saranno imposti diritti ne' diversi ne' maggiori di quelli che gravano sopra i medesimi prodotti del suolo o della industria di qualunque paese estero; ne' potra' essere imposto o mantenuto il divieto d'importazione di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria degli Stati o possedimenti di una delle Alte Parti contraenti negli Stati o possedimenti dell'altra, da qualunque localita' provengano, se lo stesso divieto non sara' ugualmente esteso all'importazione dei medesimi prodotti del suolo e dell'industria di tutti gli altri paesi.
[3]Quest'ultima disposizione non e' applicabile ai divieti sanitari e a quegli altri richiesti dalla necessita' di tutelare la salute delle persone e la conservazione del bestiame, e delle piante utili alla agricoltura.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025
