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[1]Art. XXII.
[2]Il presente trattato sara' ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Tokio al piu' presto possibile e in ogni caso non piu' tardi di sei mesi dalla data del medesimo.
[3]In fede di che i Plenipotenziari rispettivi l'hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.
[4]Fatto a Roma, addi' 1° dicembre 1894.
[5](L. S.) Takahira Kogoro. (L. S.) A. Blanc.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025
