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[1]Art. XVIII.

[2]Il Governo di S. M. il Re d'Italia, per quanto lo riguarda, consente al seguente accordo:

[3]I diversi stabilimenti stranieri del Giappone saranno incorporati nei rispettivi Comuni giapponesi e formeranno quindi parte del sistema municipale, in genere, del Giappone.

[4]Le autorita' giapponesi competenti assumeranno, rispetto a detti stabilimenti, tutti i doveri ed obblighi municipali, e nel tempo stesso, ove essi posseggano in comune fondi o proprieta', queste passeranno alle dette Autorita' giapponesi.

[5]Quando avverra' tale incorporazione le esistenti enfiteusi in perpetuo, in forza delle quali e' ora regolata la proprieta' negli stabilimenti predetti, saranno confermate e non potranno essere imposte altre condizioni a riguardo di tale proprieta', all'infuori di quelle stabilite dai patti e concessioni in vigore.

[6]Resta inteso, tuttavia, che le autorita' consolari, in essi nominate, saranno in tutti i casi surrogate dalle Autorita' giapponesi.

[7]I terreni che siano stati, in precedenza, accordati dal Governo giapponese a detti stabilimenti gratuitamente, a scopo pubblico, saranno, salvo il diritto preminente, mantenuti sempre esenti da qualunque tassa o peso, per il pubblico uso al quale furono riservati.

Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1895-08-04;532~art18 · fonte del testo

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