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[1]Art. XVII.
[2]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno negli Stati e possedimenti dell'altra la medesima protezione dei nazionali, per cio' che concerne i brevetti, le marche di fabbrica, i disegni e modelli, purche' compiano le formalita' prescritte dalla legge.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025
