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[1]Art. XVI.

[2]Ciascuna delle Alte Parti contraenti puo' nominare Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari in tutti i porti, citta' e luoghi dell'altra, eccettuati quelli ove possa non convenire di riconoscere tali ufficiali.

[3]Siffatta eccezione non potra', in ogni modo, essere stabilita a favore di una delle Parti contraenti senza essere parimenti stabilita per tutte le altre Potenze.

[4]I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari potranno esercitare tutte le funzioni e godere tutti i privilegi, esenzioni ed immunita', che siano o vengano in seguito, concessi ai funzionari consolari della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-04;532~art16 · fonte del testo

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