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[1]Art. XV.

[2]Le Alte Parti contraenti convengono che, per tutto cio' che riguarda il commercio e la navigazione, qualunque privilegio, favore o immunita', che una delle Parti contraenti accordi, o possa in seguito accordare al Governo, nave, sudditi o cittadini di qualunque altro Stato, sara' immediatamente e incondizionatamente esteso al Governo, nave, sudditi e cittadini dell'altra Parte, essendo loro intenzione che il commercio e la navigazione dei due Stati siano, per ogni riguardo, regolati in base al trattamento della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-04;532~art15 · fonte del testo

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